Il premio di risultato
Il Premio di Risultato e la Legge di Bilancio 2022
Con la Legge di Bilancio 2022, è stato confermato per tutto il 2022 il regime di detassazione totale del Premio di Risultato se convertito in Welfare.
Partendo dal presupposto che è interesse dell’azienda avere dipendenti sempre più motivati ed allo stesso tempo è interesse del dipendente guadagnare di più, si può dire che entrambi questi obiettivi possono essere raggiunti con il “Premio di Risultato” o “Premio di Produzione”.
I premi di risultato sono somme straordinarie rispetto alla retribuzione che l’azienda riconosce ai propri dipendenti. La loro erogazione dipende di norma dai risultati aziendali o da quelli di uno specifico ufficio, reparto o settore produttivo.
L’azienda gode di una notevole libertà sia per quanto riguarda l’importo che in merito alle modalità di corresponsione dei premi. Esistono tuttavia delle agevolazioni fiscali che prevedono una tassazione inferiore rispetto a quella ordinaria, a patto che si rispettino determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
Il premio di risultato, come dice già il nome è un premio che l’azienda eroga al dipendente se raggiunge un certo risultato. In questo modo l’azienda cerca di fidelizzare i propri dipendenti e di aumentare il loro grado di coinvolgimento nell’impresa e spingerli a sentire l’azienda come la loro famiglia.
Questo può essere molto importante perché solo un dipendente motivato che sente l’azienda anche un po’ sua può davvero dare il massimo e contribuire, dunque, al successo dell’impresa.
Cos’è il Premio di Risultato?
Il “Premio di Risultato” è rappresentato dalla quota aggiuntiva alla retribuzione che viene riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione.
Per fruire dell’agevolazione si deve realizzare l’incremento di “almeno uno” degli obiettivi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione nell’arco di un periodo congruo definito.
I criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, possono consistere nell’aumento della produzione, in un risparmio dei fattori produttivi o nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.
L’incremento inoltre deve essere “verificabile” attraverso indicatori numerici o di altro genere definiti dalla contrattazione collettiva.
L’incremento richiesto dev’essere effettivo e valutato in base a criteri di misurazione oggettivi come fatturato, volume della produzione, grado di soddisfazione della clientela, tempi di consegna.
E’ inoltre necessario che il risultato rappresenti un incremento rispetto ai traguardi raggiunti nel periodo precedente quello preso a riferimento per l’erogazione del premio.
Come stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione del 19 ottobre 2018 n. 78 l’erogazione del premio non subordinata al conseguimento di un risultato incrementale non può fruire del regime fiscale agevolato.
Se escludiamo le condizioni previste dalla normativa fiscale per ottenere una tassazione agevolata, i premi di produttività possono essere potenzialmente stabiliti da una molteplicità di soggetti, in base a quello che è l’organigramma, la divisione dei poteri o la prassi aziendale, come ad esempio:
- Presidente o rappresentate legale;
- Consiglio di amministrazione o amministratore delegato;
- Direttore generale, direttore finanziario;
- Responsabile ufficio risorse umane o responsabile amministrativo;
- Contratto
L’organo o il soggetto che decide se corrispondere i premi ha anche discrezionalità sull’importo e le modalità di erogazione in termini di riconoscimento in un’unica soluzione o mediante un sistema di acconti e successivo saldo.
In genere le somme vengono corrisposte dopo aver approvato il bilancio relativo all’anno precedente quello di erogazione del premio. Il bilancio è infatti il documento che certifica lo stato di salute dell’azienda e di conseguenza i risultati raggiunti dai suoi dipendenti. Spetta all’azienda decidere quanto premio erogare. Questo può avere un importo uguale per tutti i dipendenti o differenziato in base a criteri oggettivi, come ad esempio:
- Ore di presenza o straordinario nel periodo preso a riferimento per il premio;
- Numero di contratti conclusi;
- Numero di ordini spediti;
- L’appartenenza a un determinato reparto / ufficio
Il premio di risultato è, dal punto di vista fiscale e previdenziale, una forma di retribuzione a tutti gli effetti e dunque su di esso il lavoratore dipendente deve pagare le tasse come sul resto dello stipendio ed il datore di lavoro deve pagarci i contributi previdenziali.
La legge, tuttavia, con la finalità di favorire i premi di risultato prevede una tassazione agevolata per le somme erogate come premio di risultato. Infatti su queste somme, il dipendente pagherà solo un’aliquota Irpef del 10% e non la sua aliquota ordinaria.
L’agevolazione, tuttavia, spetta solo in determinate condizioni:
- la quota di premio di risultato che può essere tassata con l’aliquota agevolata del 10% non può superare i 3.000 euro. Dunque, se il premio di risultato fosse di 5.000 euro, sui primi 3.000 euro il dipendente pagherebbe una Irpef pari al 10% e sui restanti 2.000 euro pagherebbe l’Irpef ordinaria;
- per accedere al beneficio il dipendente deve avere dichiarato nell’anno precedente un reddito lordo non superiore ad euro 80.000;
- il lavoratore deve dipendere da una ditta privata e non può usufruirne se è un dipendente pubblico;
- il premio di risultato, per poter accedere all’agevolazione fiscale, deve essere stato previsto in un accordo sindacale tra azienda e organizzazioni. Restano dunque esclusi i premi di risultato stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, da contratti individuali di lavoro o direttamente dall’azienda in modo unilaterale;
Premio di Risultato in busta paga
Il lavoratore può scegliere se ricevere il premio di produttività in busta paga oppure può decidere di convertire il premio in prestazioni di Welfare.
Se il lavoratore decide di ricevere il premio di produttività in busta paga, potrà optare per una tassazione agevolata del 10% sempre che il premio di risultato non ecceda i € 3.000,00 lordi annui ed il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi gli 80.000 €.
Se vengono rispettate entrambe le condizioni suddette il premio di risultato non concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente.
Queste agevolazioni sono rese possibili quando esiste un accordo territoriale oppure un accordo di 2° livello con le parti sindacali che preveda espressamente la possibilità usufruirne per la totalità dei lavoratori.
L’imposta al 10% si applica sulle somme al netto degli importi trattenuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
Se ad esempio il premio di risultato ammonta ad euro 2.000, l’imposta sostitutiva si applica su:
Importo premio 2.000,00 – 160,00 (contributi INPS da trattenere al dipendente) = 1.840,00.
Di conseguenza la tassazione sarà pari a:
1.840,00 * 10 / 100 = 184,00.
2.000,00 – 160,00 (contributi INPS) – 184,00 (imposta sostitutiva) = 1.656,00 euro.
Premio di Risultato convertito in Welfare
Esiste anche la possibilità di non tassare del tutto il premio di risultato e questa possibilità si verifica quando il lavoratore decide di convertire il premio di risultato in prestazioni di Welfare.
Infatti, il dipendente, se espressamente indicato all’interno dell’accordo negoziale, ha la facoltà di scegliere che il Premio di risultato venga, parzialmente o totalmente, convertito in prestazioni di Welfare per coprire, ad esempio, spese mediche, assistenza ai familiari anziani oppure familiari non autosufficienti, tasse universitarie, libri di testo, mense, asilo nido, buoni pasto…
In questo caso, l’importo che costituisce il premio di risultato non sarà soggetto ad alcuna tassazione né per il dipendente né per l’azienda.
Anche in questo caso però il premio di risultato non dovrà superare € 3.000,00 lordi annui ed il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non dovrà essere superiore ad € 80.000.
Invece tali limiti, non vengono considerati quando il dipendente opti per particolari forme di welfare quali l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare.
Il Welfare Puro
Esiste infine un’altra modalità di detassazione totale ma senza le limitazioni suddette ed è rappresentata dal Welfare Puro.
In questo caso l’azienda al raggiungimento di obiettivi prefissati, offre beni, opere o servizi di welfare a tutti oppure solo a specifiche categorie di lavoratori in aggiunta alla normale retribuzione.
Tutto ciò però avviene senza la necessità di un accordo territoriale di 2° livello, come nei due casi precedenti, ma si realizza semplicemente con un Regolamento Aziendale interno.
Il welfare puro non è soggetto ad alcun limite di importo o di retribuzione annua e non concorre alla determinazione del reddito da lavoro ai fini ISEE.
In Conclusione
Riassumendo, possiamo dire che anche per il 2022 la detassazione del premio di risultato avverrà secondo le seguenti modalità:
- Premio di Risultato in busta paga: tassazione agevolata del 10%, con il limite del premio di € 3.000,00 lordi annui e limite del reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente di € 80.000 e con accordo sindacale di 2° livello;
- Premio di Risultato convertito in Welfare: detassazione totale, con il limite del premio di € 3.000,00 lordi annui e limite del reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente di € 80.000 tranne casi specifici;
- Premio di Risultato convertito in Welfare Puro: detassazione totale senza alcun limite ma con la necessità di un accordo aziendale interno;
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