Dichiarazione dei redditi e detrazione dei rimborsi welfare


Dichiarazione dei redditi e detrazione delle spese rimborsate

Il Welfare Aziendale

Il Welfare Aziendale rappresenta l’insieme dei benefit e delle prestazioni, finalizzate ad integrare la componente monetaria della retribuzione, per sostenere il reddito dei dipendenti e migliorarne la vita privata e lavorativa.

Oggi il datore di lavoro ricorrere sempre di più a forme di sostegno nei confronti dei propri dipendenti, perché comprende che un dipendente soddisfatto e felice è più produttivo.

Le erogazioni del datore di lavoro hanno finalità che si possono definire di rilevanza sociale, esse sono rappresentate da prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese.

Tali erogazioni sono escluse dal reddito di lavoro dipendente.

 

Dichiarazione dei redditi

L’articolo 51 del TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente e le relative esclusioni dalla tassazione.

Come dispone il suddetto articolo una serie di voci riferibili ai servizi di “welfare aziendale” non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

L’erogazione dei benefit determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR.

Per questo motivo, i costi sostenuti dall’azienda sono considerati “oneri di utilità sociale” ed hanno specifiche finalità di:

  • Educazione
  • Istruzione
  • Ricreazione
  • Assistenza sociale e sanitaria
  • Culto

Esiste un regime di detassazione che caratterizza alcuni oneri definiti di utilità sociale e ciò incentiva il datore di lavoro ad investire sempre di più in piani di “welfare aziendale”.

Alcuni di questi oneri sono oggetto di detrazione fiscale ai fini Irpef, cioè possono essere detratti nella dichiarazione dei redditi, a condizione che siano costi rimasti effettivamente a carico del contribuente.

A questo punto però ci si pone una domanda:

“I costi sostenuti dal contribuente, se rimborsati dal datore di lavoro, potranno essere anche detratti nella dichiarazione dei redditi del dipendente?”

 

Detrazione delle spese rimborsate dal datore di lavoro

Per fare chiarezza consideriamo i rimborsi per l’asilo nido”.

Le spese di frequenza per l’asilo nido sono costi che danno già diritto alla detrazione fiscale ai fini IRPEF per i genitori che li sostengono.

La norma stabilisce che nella dichiarazione dei redditi, 730, 730 precompilato o Modello Unico si possono portare in detrazione tutti i costi effettivamente rimasti a carico del contribuente.

Bisogna però distinguere che per alcuni costi esistono dei limiti di detraibilità in termini di importo annuo, di requisiti da rispettare, oppure in altri casi ancora la detrazione Irpef è determinata forfettariamente.

Per questo motivo è necessario analizzare con attenzione la tipologia di erogazione che effettua il datore di lavoro.

 

Tipologie di rimborsi

Se il datore di lavoro rimborsa totalmente il costo sostenuto dal dipendente e il rimborso viene tassato in busta paga, concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente e, quindi, il costo potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi.

Contrariamente se il datore di lavoro rimborsa totalmente il costo sostenuto dal dipendente e non lo tassa in busta paga e non lo assoggetta alla ritenuta irpef, allora il rimborso non concorrerà alla formazione del reddito del dipendente e, quindi, il costo non potrà essere detratto nella dichiarazione dei redditi.

Infine, se il datore di lavoro applica solo un rimborso parziale del costo, cioè rimborsa solo parzialmente il costo sostenuto dal dipendente, significa che il rimborso sarà inferiore rispetto alla spesa sostenuta dal dipendente allora, in questo caso, la detrazione sarà calcolata solo sulla parte non rimborsata.

Come chiarito anche dalla Circolare n.19/2020 dell’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la sola parte non rimborsata.

Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.

Soffermiamoci su alcuni esempi:

Esempio n.1:

Le spese sostenute dal contribuente per asilo nido ammontano a 1.200,00 euro, le spese rimborsate dal datore di lavoro sono pari a 0,00 euro, la spesa su cui calcolare la detrazione sarà pari a 632,00 euro, limite di spesa detraibile.

 Esempio n.2:

Le spese sostenute dal contribuente per asilo nido ammontano a 1.200,00 euro, le spese rimborsate dal datore di lavoro sono pari a 1200,00 euro, la spesa su cui calcolare la detrazione sarà pari a 0,00 euro, il contribuente non applicherà nessuna detrazione.

Esempio n.3:

Le spese sostenute dal contribuente per asilo nido ammontano a 1.200,00 euro, le spese rimborsate dal datore di lavoro sono pari a 900,00 euro, (il limite di spesa detraibile è pari a 632,00 euro) la spesa su cui calcolare la detrazione sarà pari a 300,00 euro.

 

Il contribuente e il datore di lavoro

Per verificare quale comportamento dovrà adottare il contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi sarà necessario analizzare quanto riportato nella Certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro.

Le spese rimborsate dal datore di lavoro saranno indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir (punti da 701, 702, 703, 704, 705, 706).

Il punto 701 della Certificazione unica, individua l’anno nel quale la spesa sostenuta dal dipendente è stata rimborsata dal datore di lavoro.

Questa è un’informazione necessaria perché servirà ad evitare che il dipendente possa fruire di un doppio beneficio, cioè la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente e contemporaneamente la detrazione dell’onere rimborsato in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo scopo è quello di evitare che le spese rimborsate al dipendente non vengano considerate come sostenute dal datore di lavoro.

Come evidenziato dall’articolo 51 comma 2 del TUIR il datore di lavoro non dovrà necessariamente erogare i citati rimborsi nello stesso anno in cui le spese sono state sostenute dal dipendente.

Se il rimborso da parte del datore di lavoro riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate dovranno essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett.n-bis) del TUIR.

 

 

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